Green Conditionalities Energivori
Il decreto energivori prevede per le imprese ammesse all’agevolazione l’obbligo di certificazione energetica. Dovranno inoltre essere sottoposte a verifica ex post delle condizioni legate al rispetto delle “green conditionalities. Ogni impresa è infatti tenuta ad adottare una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare , ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
L’ARERA, nella 1300a riunione del 25 giugno 2024, ha adottato il Parere n. 256/2024/I/EEL sullo Schema di Decreto recante modalità e criteri per il soddisfacimento delle green conditionalities e svolgimento dei relativi controlli per le imprese energivore.
Modalità 1
Per le imprese che decidono di realizzare gli interventi previsti in diagnosi:
- prenda in considerazione tutti gli interventi con tempo di ritorno inferiore ai tre anni;
- selezioni uno o più interventi fino a raggiungere un costo complessivo non eccedente l’agevolazione percepita nell’anno di riferimento;
- entro lo stesso anno, investa almeno un terzo del costo complessivo degli interventi scelti e li completi entro tre anni; se l’impresa non è ancora in possesso di diagnosi, la prima scadenza obbligatoria di investimento è spostata al 31 dicembre dell’anno successivo alle agevolazioni;
- possa effettuare, nel rispetto delle stesse tempistiche, in sostituzione di uno o più interventi così selezionati, un intervento con tempo di ritorno superiore ai tre anni, purché produca una riduzione del consumo specifico almeno pari a quella degli interventi sostituiti;
- determini il tempo di ritorno semplice dell’investimento, con riferimento al momento della redazione della diagnosi, utilizzando il prezzo dell’energia elettrica stabilito annualmente dall’Autorità, distintamente per fasce di consumo e per i livelli di media e alta tensione; indichi in diagnosi energetica e documenti opportunamente il prezzo degli altri vettori energetici ai fini del calcolo del tempo di ritorno semplice
Modalità 2
Per le imprese che decidono di coprire il 30% del proprio fabbisogno di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio:
- lo possa fare con una combinazione di autoproduzione in sito o in sua prossimità, contratti a termine con produttori da fonti rinnovabili, annullamento di garanzie d’origine
Modalità 3
Per le imprese che decidono di investire almeno il 50% dell’agevolazione in interventi per la riduzione dei gas serra:
- debba essere certificato da verificatore esterno il raggiungimento del valore più basso tra il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito dell’UE Emission Trading System e le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione 2021/447, per il prodotto rilevante;
Verifiche e controlli
- gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono verificati annualmente da ENEA, GSE ed ISPRA e le risultanze comunicate da ENEA a MASE, all’Autorità e CSEA, entro il 30 giugno di ogni anno;
- ENEA, GSE ed ISPRA entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto individuano le modalità e i termini con cui l’impresa adempie agli obblighi e ne fornisce comunicazione e documentazione;
- entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dal Decreto, ENEA pubblica un elenco non esaustivo, da aggiornare con cadenza biennale, delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per la formulazione di proposte di interventi da riportare nel rapporto di diagnosi;
- ENEA effettua annualmente, oltre il controllo dell’adempimento all’obbligo di diagnosi, i controlli per accertare la conformità delle diagnosi su almeno il 3% delle dichiarazioni relative alle diagnosi energetiche delle imprese energivore, nonché delle dichiarazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, senza indicazione di criteri di selezione;
- entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’Autorità indica modalità e termini con cui le imprese sono tenute a dichiarare annualmente la modalità scelta per ottemperare alle green conditionalities e con cui CSEA invia l’elenco di tali imprese con l’idoneo set informativo a ENEA, GSE e ISPRA per i relativi controlli;
Sanzioni
A seguito dell’accertamento dell’inadempimento degli obblighi previsti, CSEA dispone la revoca delle agevolazioni e l’impresa energivora è tenuta a rimborsare l’intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:
- nel caso di parziale effettuazione degli investimenti previsti per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 4 dello Schema di decreto, l’impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo degli investimenti non effettuati, nel limite dell’agevolazione percepita nell’anno di competenza;
- con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 5 dello Schema di decreto, ovvero copertura del 30% del fabbisogno con fonti che non emettono carbonio, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
- con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 6 dello Schema di decreto, ovvero riduzione delle emissioni, l’impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell’agevolazione percepita qualora abbia raggiuto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo indicato all’art. 6, comma 1, e il parametro massimo;