Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese. Confermati i provvedimenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Di particolare interesse a sostegno delle aziende sono stati implementati i seguenti articoli:
- l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
- l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
==> Aggiornamento 2 maggio <==
Nell’ultimo Consiglio dei Ministri del 2 maggio sono stati stanziati ulteriori 14 miliardi di aiuti e potenziati i crediti d’imposta:
- credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
- credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
- credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
- credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.